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Approvato il nuovo modello IVA TR

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Con il provvedimento direttoriale n. 64421/2019 pubblicato ieri l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR, utilizzabile per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale, a partire dalle richieste relative al primo trimestre 2019 da presentare entro il prossimo 30 aprile: l’aggiornamento si è reso necessario per adeguare il modello alle nuove norme introdotte in materia di Gruppi Iva e di Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Viene così sostituito il modello approvato con il Provvedimento direttoriale 4 luglio 2017 .

Le novità sono contenute in particolare nelle istruzioni per la compilazione, dove è stato precisato che:

  • nel frontespizio, nel caso in cui la richiesta sia presentata da un Gruppo Iva, occorre riportare tra i dati del contribuente:
    – il numero di partita Iva del gruppo;
    – la denominazione;
    – il codice dell’attività svolta in via prevalente
    – il codice natura giuridica “61”;
  • il credito Iva annuale o infrannuale maturato dal Gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.M. 6 aprile 2018);
  • l’elenco dei soggetti non tenuti alla prestazione della garanzia è stato modificato, e in particolare:
    – è stato eliminato il riferimento ai contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale dell’Agenzia delle Entrate, a seguito della modifica dell’art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015;
    – è stato inserito il caso dei contribuenti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità.
  • sono state infine inserite alcune avvertenze riguardanti le ipotesi in cui il visto di conformità – necessario per fruire dell’esonero dalla garanzia per il rimborso, nonché per utilizzare in compensazione orizzontale crediti superiori a 5mila euro – non si considera validamente rilasciato.

Per quanto concerne in particolare i Gruppi Iva, si ricorda che ai fini di questo tributo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo Iva. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva.

Gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo Iva. Il nuovo regime è stato introdotto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. n. 633/1972; il D.M. 6 aprile 2018– emanato in attuazione dell’art. 1, comma 24, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) – dispone che il rappresentante del gruppo debba, tra l’altro:

  1. presentare in via telematica la dichiarazione relativa alla costituzione del gruppo medesimo, sottoscritta da tutti i partecipanti, secondo le modalità che saranno stabilite da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
  2. documentare le cessioni e le prestazioni effettuate indicando, oltre al numero di partita Iva del gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione.

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