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Cambia la nozione di “esportatore abituale”

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 luglio scorso il Regolamento delegato 16 maggio 2018, n. 2018/1063 , con il quale la Commissione Ue apporta una serie di modifiche al Codice doganale dell’Unione.

In tale contesto viene introdotta anche una nuova definizione di “esportatore abituale”, facendovi rientrare anche gli esportatori stabiliti e registrati in uno Stato membro ai fini dell’esportazione di prodotti originari dell’Unione Europea verso un Paese o un territorio con il quale quest’ultima ha un regime commerciale preferenziale.

Prevista inoltre la possibilità di approvare – ai fini della presentazione delle merci – un luogo diverso dall’ufficio doganale, in presenza delle seguenti condizioni:

  1. risultano rispettati i requisiti posti dall’art. 148, paragrafi 2 e 3, del Codice doganale e dall’art. 117 del regolamento in esame;
  2. le merci sono dichiarate per un regime doganale o sono riesportate entro 3 giorni dalla loro presentazione (6 giorni nel caso di un destinatario autorizzato di cui all’art. 233, paragrafo 4, lettera b), del Codice), a meno che le autorità doganali prescrivano una visita delle merci.

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