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Cambiano le sanzioni relative alla gestione accentrata di strumenti finanziari

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Pubblicato ieri in Gazzetta il D.Lgs. n. 84/2020 che – in attuazione dell’art. 7 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 – contiene norme in materia di incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti. È stata quindi attuata la Direttiva Ue n. 2017/828 , modificativa della Direttiva n. 2007/36/UE (Shareholders’ Rights Directive o “SHRD”).

Per favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e semplificare l’esercizio dei relativi diritti, la citata Direttiva n. 2017/828/UE ha introdotto presidi normativi volti ad assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l’esercizio dei diritti da parte dell’azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali.

Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare disclosure sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Sono inoltre dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

In particolare:

  1. l’art. 1 del decreto legislativo modifica il quarto comma dell’art. 90-quinquies del TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), al fine di correggere un difetto di coordinamento normativo;
  2. l’art. 2 riformula, estendendone l’ambito di applicazione, le sanzioni relative alle violazioni della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, che assume rilevanza con riferimento all’identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni rilevanti nonchè all’agevolazione dell’esercizio dei diritti dei soci; le sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti, applicabili nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati; nonché le sanzioni relative alle violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate.
  3. l’art. 3 introduce modifiche al D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di governance delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e criteri per la valutazione dell’idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle politiche di remunerazione nonché ai poteri di intervento dell’IVASS a tutela del corretto funzionamento delle imprese operanti nel settore.

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