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Detraibile l’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobile residenziale

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È detraibile nella misura del 50% l’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter. A tal fine, la spesa dev’essere sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e il beneficio fiscale va ripartito in 10 quote annuali di pari importo. Al riguardo si ricorda che:

  1. l’art. 1, comma 175, della legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha disposto la proroga al 2020 delle detrazioni fiscali riconosciute per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (articoli 14 e 16, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90);
  2. ai sensi dell’art. 14, comma 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (comma introdotto dall’art. 1, comma 2, lettera a), n. 3), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Legge di Bilancio 2017), per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo nonché per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015, i condomini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione (pari, rispettivamente, al 70 o al 75% delle spese sostenute) ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, oppure ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito;
  3. la detrazione non può essere ceduta a istituti di credito e intermediari finanziari;
  4. inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la cessione del credito a favore di altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, può essere esercitata anche dai soggetti che ricadono nella cd. no tax area (art. 14, comma 2-ter, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, come sostituito dall’art. 4-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50);
  5. le norme attuative della misura in esame sono contenute nei Provvedimenti direttoriali 28 agosto 2017, n. 165110, e 18 aprile 2019, n. 100372;
  6. in materia sono stati forniti chiarimenti con le Circolari 18 maggio 2018, n. 11/E e 23 luglio 2018, n. 17/E;
  7. per “soggetti privati cessionari” si intendono i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

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