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Entro il 10 aprile la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe)

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Per effetto della proroga disposta dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, è slittato al 10 aprile il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe) relativa al quarto trimestre 2018, sia per i contribuenti mensili che per quelli trimestrali (art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).

Al riguardo si tenga presente quanto segue:

  1. sono tenuti all’invio i soggetti passivi Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva oppure all’effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva;
  2. la comunicazione dev’essere inviata in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA” (approvato con il Provvedimento direttoriale 21 marzo 2018, n. 62214);
  3. sono invece esonerati dalla presentazione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, semprechè nel corso dell’anno non vengano meno le citate condizioni di esonero;
  4. le istruzioni che accompagnano il modello, oltre a ricordare le scadenze nonché la modalità di trasmissione telematica (come precedentemente descritte), precisano che se, entro il termine di presentazione, sono presentate più comunicazioni delle liquidazioni IVA riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti; va da sé che non è contemplata la tipologia di comunicazione integrativa ovvero correttiva. Ciò a conferma che ad oggi non risulta possibile procedere a ravvedimento operoso, l’unica soluzione di sanare errori/omissioni potrà avvenire, con sanzioni ridotte, entro 15 giorni dalla scadenza originaria;
  5. quando dai controlli effettuati emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente sarà informato dell’esito con modalità che saranno previste da apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente potrà fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
  6. l’adempimento in esame è disciplinato dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017, n. 58793.

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