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Fisco, società e lavoro: le proposte del Cndcec per l’emergenza Coronavirus

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Estensione generalizzata della proroga al 15 febbraio 2021 prevista dall’art. 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, a tutti gli istituti e le scadenze di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che altrimenti sarebbero efficaci dal 15 agosto 2020; proroga degli adempimenti di cui all’art. 5, comma 7, del D.Lgs. n. 231/2007 (attività di raccolta e di elaborazione dei dati inerenti alle funzioni di promozione, vigilanza e controllo svolte nell’anno solare precedente dagli Ordini territoriali, per la valutazione dell’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo); moratoria per gli adempimenti in materia di privacy: sono alcune delle proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per far fronte all’attuale situazione di emergenza.

Nel documento, pubblicato ieri, si propone inoltre:

  1. l’estensione delle misure previste dagli articoli 13 (norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), 14 (trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria) e 15 (cassa integrazione in deroga), del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;
  2. l’introduzione di un credito d’imposta o di una indennità di 500 euro per ogni dipendente per cui è stata attivata la modalità di prestazione lavorativa in forma di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81/2017 o di telelavoro (inclusa la formazione);
  3. accesso agevolato alla Naspi per i lavoratori stagionali.

Il Consiglio nazionale ha inoltre sottoscritto un documento congiuntamente a Confindustria, nel quale si chiedono una serie di misure urgenti, quali:

  1. la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, previsione di un periodo congruo di rateazione dei pagamenti sospesi;
  2. la sospensione della riscossione coattiva e delle relative azioni cautelari ed esecutive, nonché della riscossione in pendenza di giudizio, anche in relazione ai carichi già oggetto di impugnazione;
  3. la previsione della possibilità per tutte le società di rinviare l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso e senza necessità di motivazione.

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