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Per gli interventi in condominio la ritenuta “sostituisce” la sezione III del quadro AC del modello Redditi

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L’esonero dalla compilazione – da parte dell’amministratore – della sezione III del quadro AC del modello Redditi e del quadro K del 730 sussiste anche in tutte le ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta sulle somme pagate dal condominio all’impresa che ha effettuato interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni dell’edificio: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 20 settembre 2018, n. 67/E.

Tale conclusione si fonda sulla circostanza che:

  1. queste somme sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto da parte degli intermediari (banche e Poste Italiane Spa), e quindi sono già esposte nella dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770, quadro SY, sezione III);
  2. i dati contenuti nei bonifici relativi agli interventi di recupero edilizio su cui vengono applicate le ritenute d’acconto da parte degli intermediari, sono già comunicati all’Amministrazione finanziaria tramite il flusso telematico “Bonifici per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 7, comma 9 , primo e secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, l’amministratore condominiale deve comunicare annualmente all’Anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori;
  2. per effetto dell’art. 1, comma 1 , del D.M. 12 novembre 1998 (attuativo della norma citata alla precedente lettera a), l’amministratore è tenuto a  comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):
    • per ciascun condominio, il codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo completo e il codice di natura giuridica;
    • relativamente a ciascun fornitore, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, o la ragione o denominazione sociale se si tratta di altri soggetti, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare;
  3. per il successivo secondo comma , tra i dati esclusi dall’obbligo di comunicazione vi sono quelli relativi alle forniture di servizi che hanno comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla fonte.

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