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Professionisti e Irap: la posizione della Cassazione

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Con l’ordinanza 20 giugno 2018,n. 20301 , depositata lo scorso 31 luglio, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha confermato il consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità in merito ai presupposti impositivi ai fini Irap per i professionisti.

Nell’occasione è stato nuovamente sottolineato, in particolare, che il presupposto della “autonoma organizzazione” – richiesto dall’art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive: in tal senso si erano pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 9451/2016, componendo un contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione.

Tale principio è stato successivamente confermato dalle pronunce n. 18881/2016 e n. 22705/2016 e, da ultimo, n. 9786/2018, la quale ha negato la sussistenza del presupposto impositivo in presenza della sola circostanza che il contribuente si fosse avvalso di una segretaria, nell’espletamento della propria attività professionale di medico convenzionato.

Si ricorda inoltre che per la Cassazione non sussiste il requisito della “autonoma organizzazione” nel caso in cui il professionista utilizzi in locazione un immobile dove ha sede il proprio studio, qualora lavori da solo, con un computer e normali macchine da ufficio.

Per gli Ermellini, invero, nell’ipotesi descritta la circostanza che il contribuente (nella fattispecie, un ragioniere) paghi un canone di locazione per il godimento dei locali dove esercita materialmente la professione appare irrilevante ai fini della soggezione ad Irap, non aggiungendo al risultato ottenuto alcun vantaggio ulteriore rispetto alla situazione in cui il medesimo soggetto utilizzi uno studio con analoghe caratteristiche.

La locazione infatti non rappresenta un discrimine del presupposto richiesto dalla legge per applicare l’Irap, giacché, normalmente, chiunque svolga l’attività di ragioniere deve disporre di uno studio dove tenere la contabilità, ricevere i clienti e la corrispondenza.

Inoltre l’immobile utilizzato in locazione rappresenta un bene strumentale usualmente necessario all’esercizio della professione; in tal senso si richiama la sentenza n. 16072/2017 della sezione tributaria della Suprema Corte.

In tale contesto si segnala inoltre la pronuncia n. 04080/2017, con la quale la sesta sezione tributaria ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la soggettività passiva all’imposta di un avvocato che, collaborando presso importanti studi legali, ne aveva utilizzato la struttura organizzativa, traendone utilità.

Tale pronuncia si fonda sul principio secondo il quale per assoggettare ad Irap i proventi di un lavoratore autonomo è necessario che la struttura organizzata di cui questi si avvalga faccia capo allo stesso non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo.

Occorre peraltro precisare come con la sentenza n. 01136/2017, la medesima sezione abbia affermato che l’esercizio di una professione liberale, anche a scopo puramente collaborativo e senza un formale rapporto di associazione, è indice sintomatico di una struttura organizzativa autonoma, stante il presumibile intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.

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