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Tax credit sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro, dal 20 luglio la comunicazione alle Entrate

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Pronto il modello e le istruzioni per poter fruire del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’art. 120 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34). La comunicazione delle spese ammissibili potrà essere effettuata in via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021.

Con riferimento al credito d’imposta riconosciuto per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del medesimo decreto), tale comunicazione potrà invece essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.

In particolare, in entrambi i casi i soggetti in possesso dei requisiti previsti per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A tal fine va utilizzato l’apposito modello approvato con il Provvedimento 10 luglio 2020, n. 259854/2020 . Contestualmente – con la Circolare 10 luglio 2020, n. 20/E – sono stati forniti importanti chiarimenti in merito agli incentivi fiscali in commento.

Alle medesime misure possono accedere:

  1. le persone fisiche e le associazioni di cui all’art. 5, comma 3, lettera c), del Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (ex art. 53 del Tuir);
  2. gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
  3. i soggetti Ires di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir;
  4. le stabili organizzazioni di soggetti non residenti (ex art. 73, comma 1, lettera d), del Tuir);
  5. i contribuenti forfettari ex art. 1, commi 54 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015);
  6. i soggetti rientranti nel regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
  7. gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino il reddito su base catastale, sia che producano reddito d’impresa;
  8. gli enti del Terzo Settore.

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