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Rimane l’aliquota IVA al 5% per le cessioni di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie

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La vendita di DPI e dispositivi medici continua a beneficiare dell’IVA al 5%, favorendo la diffusione di strumenti di protezione anche in assenza di obblighi normativi stringenti, ma in un contesto di crescente attenzione alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nella collettività. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 141/E del 23 maggio 2025.

Come noto, l’art. 124 del D.L. n. 34/2020 ha agevolato le cessioni di alcuni beni destinati al contrasto dell’emergenza da COVID-19, espressamente (e tassativamente) individuati dalla norma stessa (n. 1-ter.1 della Tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972), introducendo l’aliquota IVA del 5% per le cessioni successive al 1° gennaio 2021.

In merito l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che:

  • per “articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie” si intendono i beni con le caratteristiche di dispositivi di protezione individuale (DPI) o di dispositivo medico (DM), che rientrano nei codici di classifica doganali individuati dall’Agenzia delle dogane (ADM) nella circolare 30 maggio 2020, n. 12/D (e successivi aggiornamenti contenuti nelle circolari del 3 marzo 2021, n. 9/D e del 14 febbraio 2023, n. 5/D);
  • l’elenco dei beni agevolabili contenuto nel comma 1 dell’art. 124 (ora n. 1-ter.1. citato) è tassativo e più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare 12/2020 dell’ADM (circolare n. 26/E/2020);
  • per applicare l’aliquota IVA ridotta del 5% occorre la finalità sanitaria nel senso che i beni, oltre a essere inclusi in detto elenco, devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni, fungendo così da strumento di prevenzione del contagio.

Con il documento di prassi in commento, l’Agenzia ribadisce che sebbene la pandemia sia stata dichiarata cessata dall’Organizzazione mondiale della sanità, la disposizione conserva la sua efficacia. Benché il progressivo abbandono dei protocolli di sicurezza Covid possa aver eliminato l’obbligo di utilizzare questi beni da parte di soggetti diversi dal personale sanitario, in molti settori si è continuato a utilizzarli “su base volontaria”, proprio per l’accresciuta sensibilità alla protezione della salute dell’individuo, inteso sia come lavoratore, sia come cliente/utente.

Se dunque i beni ceduti sono dei DPI o dei dispositivi medici, compresi in una delle voci doganali individuate dall’ADM nell’allegato I della circolare 5/D del 2023, l’aliquota IVA del 5% si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore fino alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell’uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto ogniqualvolta “non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario” (cfr. circolare ADM n. 45/2020 e risposta a interpello n. 213 del 2021).

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