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5xmille 2019, online il nuovo elenco permanente degli enti iscritti

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il  nuovo elenco permanente 2019 degli enti iscritti nell’elenco del cinque per mille, distinto per tipologia di enti: volontariato, ricerca scientifica, ricerca sanitaria ed associazioni sportive dilettantistiche.

Al riguardo si ricorda che:

  1. gli enti compresi nell’elenco non sono tenuti a presentare di nuovo la domanda di iscrizione;
  2. la materia è stata profondamente modificata ad opera del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111;
  3. le finalità alle quali il contribuente può destinare il cinque per mille della propria Irpef sono le seguenti:
    a. sostegno di uno dei seguenti enti (semprechè siano iscritti nell’apposito Registro unico nazionale, istituito dall’art. 4, comma 1, lettera m), della Legge n. 106/2016):
    – organizzazioni di volontariato;
    – associazioni di promozione sociale;
    – enti filantropici;
    – imprese sociali;
    – cooperative sociali;
    – reti associative;
    – società di mutuo soccorso;
    – fondazioni;
    – ogni altro ente costituito in forma di associazione (riconosciuta o non riconosciuta) per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
    b. finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
    c. finanziamento della ricerca sanitaria;
    d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
    e. sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal Coni ai fini sportivi, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
    f. finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (di cui all’art. 23, comma 46, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111);
  4. la norma pone in capo agli enti beneficiari i seguenti obblighi:
    a. redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme;
    b. inviare detto rendiconto all’Amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni;
    c. predisporre ed inviare – assieme al rendiconto – una relazione illustrativa, dalla quale “risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato” la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite; d. pubblicare sul proprio sito – entro 30 giorni dalla scadenza dell’anno (di cui sopra) – gli importi percepiti e il rendiconto, comunicandolo all’Amministrazione erogatrice entro i successivi 7 giorni.

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