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730 e controlli preventivi: confermati gli elementi di incoerenza

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Con il provv. prot. n. 182408/2026, l’Agenzia delle Entrate ha individuato gli elementi di incoerenza ossia i “criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo – Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175”.

L’attivazione dei controlli preventivi blocca i conguagli in busta paga, infatti, per le dichiarazioni sottoposte a tale tipo di controllo, il 730-4, il risultato contabile della dichiarazione, non è messo a disposizione del sostituto d’imposta.

I controlli preventivi come detto sono disciplinati dall’art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014

“Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine (…)”.

In virtù di tali previsioni è stato approvato il nuovo provvedimento.

Gli elementi di incoerenza per il 730/2026
  • Scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente.
  • presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
  • situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

In sostanza, vengono confermati gli elementi di incoerenza previsti per gli anni precedenti.

Per le dichiarazioni sottoposte a controllo preventivo, il 730-4, il risultato contabile della dichiarazione, non è messo a disposizione del sostituto d’imposta.

In tal senso la circolare per la liquidazione e il controllo del 730/2026 (allegato C al provvedimento Prot. n. 72296/2026): tutti i modelli 730-4 pervenuti all’Agenzia delle Entrate saranno messi a disposizione dei sostituti d’imposta per i quali è presente una valida Comunicazione CSO/CT (e risulta attiva la relativa sede telematica), salvo quelli per i quali il relativo modello 730 è stato assoggettato dall’Agenzia stessa al controllo preventivo sui rimborsi. In tal caso, al termine delle attività di controllo, il rimborso al contribuente sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che i CAF e i professionisti abilitati (iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei consulenti del lavoro) devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4).

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