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730 e pagamenti tracciati: per quali oneri?

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A partire dal periodo di imposta 2020, l’art. 1, comma 679, legge di bilancio 2020 ha stabilito che: “ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Quindi la detrazione del 19% per le spese sostenute a partire dal 2020 spetta esclusivamente se il pagamento della spesa è sostenuto con bonifico bancario o postale, bancomat, carte di debito o credito, assegno.

Le uniche eccezioni alla tracciabilità sono rappresentate dalle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, di dispositivi medici, dalle spese relative alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

In sintesi:

Pagamento tracciato Descrizione degli oneri
Pagamento tracciato necessario • Spese sanitarie (con le esclusioni riportate sotto);

• interessi per mutui ipotecari per acquisto/costruzione immobili;

• spese per istruzione;

• spese funebri;

• spese per l’assistenza personale;

• spese per attività sportive per ragazzi;

• spese per intermediazione immobiliare;

• spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;

• erogazioni liberali;

• spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;

• spese veterinarie;

• premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;

• spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Pagamento tracciato non necessario • Medicinali,

• dispositivi medici,

• prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

 

Il pagamento dovrà avvenire solamente mediante

  • bonifico bancario o postale,
  • ulteriori sistemi “tracciabili” previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, tra cui:
    • bancomat
    • carte di credito e prepagate,
    • assegno bancario e circolare,
    • mav
    • bollettini postali.

La C.M. 24/E/2022  ha chiarito che  per «altri sistemi di pagamento» devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. Ad esempio, si può far riferimento al pagamento effettuato tramite un istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice iban e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito.

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