Anche per i soggetti Oic nei confronti dei quali si applicano le nuove regole di derivazione rafforzata, opera il principio della indeducibilità degli accantonamenti, già previsto per i soggetti Ias/Ifrs: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 9 gennaio 2019, n. 1 .
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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