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Accertamento con ricavi non dichiarati: impatti sulla valutazione del rischio antiriciclaggio

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La definizione di un accertamento fiscale da cui emergono ricavi non dichiarati impone al professionista una rivalutazione del profilo di rischio del cliente ai fini della normativa antiriciclaggio e di conseguenza degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette (SOS).

La regolarizzazione della posizione tributaria, infatti, non esaurisce gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007, che richiede ai professionisti di valutare eventuali indici di riciclaggio o di reimpiego dei proventi illeciti.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Provvedimento della UIF 12 maggio 2023 non costituiscono di per sé elementi sufficienti per inviare una segnalazione o ritenere che la stessa non sia dovuta:

  1. la mera decisione di concludere o rifiutare il rapporto o la prestazione, anche da parte del soggetto cui è riferita l’operatività;
  2. la mera ricezione di una richiesta di informazioni o notizia di attività in corso da parte dell’Autorità giudiziaria o degli Organi investigativi o di accertamenti di natura fiscale o tributaria;
  3. la mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia o nei sub-indici;
  4. il ricorso a operazioni in contante, anche se reiterato e a prescindere dal superamento delle soglie di cui all’art. 49 del Decreto antiriciclaggio.

Si vedano altresì le istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette operative che saranno operative dal 1° luglio 2026 – Provvedimento UIF 18 dicembre 2025.

l provvedimento richiama i precedenti provvedimenti UIF già emanati in materia ovvero:

  • il Provvedimento 4 maggio 2011, recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette, e i relativi allegati
  • il Provvedimento 12 maggio 2023, con gli indicatori di anomalia.

Detto ciò, rispetto a quanto detto in premessa, il primo passo consiste nell’aggiornamento della valutazione del rischio cliente e della documentazione di adeguata verifica.

L’emersione di ricavi occultati, soprattutto se rilevanti o riferiti a più annualità, rappresenta infatti un elemento da registrare nel fascicolo antiriciclaggio.

Le irregolarità fiscali accertate costituiscono un fattore che potrebbe determinare l’innalzamento del livello di rischio e richiedere unmonitoraggio rafforzato del cliente.

Il professionista (comma 4 art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007) deve quindi distinguere tra una situazione di evasione fiscale circoscritta, successivamente definita con l’Amministrazione finanziaria, e ipotesi in cui emergano elementi che possano far presumere operazioni di occultamento o reimpiego dei proventi.

Tra i principali profili da analizzare rientrano:

  • la destinazione dei ricavi non dichiarati e i conti su cui sono transitati;
  • eventuali flussi finanziari verso conti personali di soci o familiari;
  • trasferimenti verso conti esteri o giurisdizioni a rischio;
  • utilizzo anomalo di contante o di soggetti interposti;
  • ricorso a strutture societarie prive di reale sostanza economica o a fatture per operazioni inesistenti.

Se dall’analisi emergono elementi di questo tipo, l’attenzione del professionista deve spostarsi dal solo illecito tributario alla possibile presenza di fenomeni di riciclaggio.

Dal punto di vista operativo, il professionista è chiamato a:

  • aggiornare la scheda di adeguata verifica e la valutazione del rischio del cliente;
  • acquisire informazioni e chiarimenti sulla provenienza e sulla movimentazione dei fondi;
  • rafforzare il monitoraggio dei flussi finanziari e delle operazioni successive alla definizione dell’accertamento;
  • valutare la presenza di indicatori di anomalia alla luce degli schemi elaborati dalla UIF.

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti obbligati devono trasmettere una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La definizione dell’accertamento con il Fisco non esclude quindi l’obbligo di valutare l’eventuale invio di una segnalazione.

È infine opportuno documentare nel fascicolo antiriciclaggio l’analisi svolta e la decisione adottata, indicando se ricorrono o meno i presupposti per la segnalazione e motivando l’eventuale innalzamento del livello di rischio. Questa tracciabilità rappresenta una tutela essenziale per il professionista in caso di controlli o verifiche da parte delle autorità competenti.

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