Accise energia elettrica: nuove regole MEF in chiaro
È stato pubblicato sito internet istituzionale del Ministero il D.M. 10 marzo 2026, con il quale il MEF regola le disposizioni attuative necessarie per l’applicazione delle norme in materia di accisa sull’energia elettrica.
L’intervento tiene conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, sugli artt. 52–56-bis del Testo unico accise (TUA).
Di particolare interesse le disposizioni in materia di versamento dell’accisa da parte dei soggetti obbligati di cui all’art. 53, comma 1, del TUA ossia le compagnie elettriche, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, nonché degli altri soggetti di cui ai commi 2 e 3.
L’accisa dovuta sull’energia elettrica e riferita a ciascun semestre è versata dai soggetti obbligati mediante rate mensili d’acconto.
Gli acconti sono così determinati.
| Venditori | Importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia indicati nelle bollette/fatture emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente, per ciascun ambito territoriale in cui è consumata l’energia elettrica. |
| Consumatori | Importo dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia consumati per uso proprio nel mese solare precedente. |
| Consumatori venditori | Somma degli importi dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente e dell’accisa dovuta sui quantitativi di energia indicati nelle bollette/fatture emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente, per ciascun ambito territoriale in cui è consumata l’energia elettrica. |
A ogni modo, il Decreto ridefinisce le procedure per:
- l’autorizzazione o della licenza di esercizio di un’officina elettrica, a partire dalla denuncia preventiva fino al versamento della cauzione e al rilascio della relativa autorizzazione o licenza;
- il versamento dell’accisa (vedi sopra);
- la presentazione delle dichiarazioni semestrali (al posto di quelle annuali) di accertamento e di liquidazione del debito d’imposta;
- l’adeguamento della cauzione alle nuove regole di cui alla riforma
- la presentazione delle comunicazioni mensili di fatturazione dell’energia.
- ecc.
Sulle dichiarazioni semestrali, i suddetti soggetto sono tenuti ad inviare la c.d. dichiarazione semestrale telematica: entro il 30-09 dell’anno N rispetto al periodo 1° gennaio-30 giugno dello stesso anno; entro il 31-03 dell’anno N+1 per il periodo 1° luglio-31 dicembre dell’anno N.



