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Accordo Italia-Francia sulla salvaguardia fiscale

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È stato prorogato fino al 30 settembre 2021 l’Accordo tra Italia e Francia relativo al trattamento fiscale dei frontalieri durante l’emergenza Covid-19: lo ha reso noto il Dipartimento delle Finanze sul proprio sito.

L’accordo, siglato a Parigi il 16 luglio e a Roma il 23 luglio 2020, prevede che venga mantenuto lo status di lavoratore frontaliero anche in assenza del requisito dello spostamento quotidiano nello Stato estero per ragioni di lavoro a causa delle eccezionali restrizioni imposte agli spostamenti, a condizione che il lavoro venga svolto dal proprio domicilio per conto di un datore di lavoro residente nell’altro Stato. In tali condizioni, trova applicazione il principio secondo cui i redditi derivanti dal lavoro dipendente dei frontalieri sono tassati nello Stato di residenza del percipiente, stabilito nell’art. 15, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Francia del 5 ottobre 1989 contro le doppie imposizioni.

L’accordo era stato applicato inizialmente dal 12 marzo al 31 agosto 2020, poi più volte prorogato fino al 30 giugno 2021 ed ora al 30 settembre 2021.

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