Con la Risposta 11 ottobre 2021, n. 697, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:
Pertanto è possibile esercitare l’opzione di cui alla norma citata in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante e, a tal fine, non è necessario attestare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Pertanto – ha chiarito l’Agenzia – non sarà necessario predisporre una nuova asseverazione secondo il modello approvato con il D.M. 329/2020, essendo sufficiente produrre l’asseverazione già consegnata dall’impresa costruttrice entro la data del rogito. In particolare, in caso di cessione del credito dovranno essere compilate e inviate all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dei Provvedimenti 8 agosto 2020, n. 283847/2020, 12 ottobre 2020, n. 326047/2020, e 20 luglio 2021, n. 196548/2021, due distinte comunicazioni, entrambe riferite al 2021:
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