Adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi
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Il D.P.R. n. 322/1998 stabilisce che il Modello REDDITI Persone Fisiche 2023 debba essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Adempimenti “collegati” alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi – In relazione agli adempimenti “collegati” al termine di presentazione dei modelli REDDITI, da effettuarsi entro il 30 novembre 2023, ad esempio, anche i termini per:
- l’invio delle dichiarazioni “correttive nei termini” relative al periodo d’imposta 2022 (modelli REDDITI PF 2023);
- la trasmissione telematica delle dichiarazioni “integrative” relative al periodo d’imposta 2021 (modelli REDDITI PF 2022), al fine di beneficiare della disciplina applicabile in caso di presentazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (es. ravvedimento con sanzione ridotta ad 1/8 per l’infedele dichiarazione, salvo il ravvedimento operoso speciale entro il 30 settembre 2023 con riduzione a 1/18, compensazione “ordinaria” del credito);
- la comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili attraverso la presentazione del quadro VO unitamente al modello REDDITI PF 2023, per i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2023 (relativa al 2022);
- la regolarizzazione degli adempimenti di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali (c.d. “remissione in bonis”), ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- la compilazione del registro dei beni ammortizzabili;
- le annotazioni sui registri IVA ai fini della determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata (si veda il D.M. 2 maggio 1989).
La scadenza del 30 novembre 2023 per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi comporta inoltre il differimento al 29 febbraio 2024 dei seguenti adempimenti, che devono essere effettuati entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi:
- redazione e sottoscrizione dell’inventario;
- stampa su carta dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici o elettronici, ai sensi dell’art. 7 commi 4-ter e 4-quater del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, conv. dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489; la tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza;
- conclusione della procedura di conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini fiscali, ai sensi del D.M. 17 giugno 2014 (risoluzione 10 aprile 2017, n. 46; risoluzione 29 gennaio 2018, n. 9 e risoluzione 28 marzo 2022, n. 16).
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