Adempimenti titolare effettivo: pratiche effettuabili su base volontaria
Nonostante la sospensione a oggi in essere, gli adempimenti di cui al D.M. 11 marzo 2022, n. 55 in materia di titolare effettivo possono essere effettuati su base volontaria, le pratiche saranno regolarmente evase.
A oggi tutti gli adempimenti connessi alla comunicazione del titolare effettivo compresa la chance di consultazione delle informazioni sono sospesi: “le pronunce cautelari rese dal TAR del Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi, continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere, e conseguentemente l’applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio, nonché della possibilità di consultazione dei dati, per scongiurare il rischio di un irreparabile pregiudizio in ragione dell’ostensione dei dati personali presenti nel registro, in ciò, dunque, nulla innovando rispetto alla situazione di diritto a esse precedente, come determinata dalle pronunce cautelari rese dal TAR Lazio prima e dal Consiglio di Stato poi”. (nota MIMIT 28 novembre 2024, n. 115836).
Con le ordinanze n. 8245/2024 e n. 8248/2024, il Consiglio di Stato infatti ha rimesso alla Corte di Giustizia UE le questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, determinando in tal modo la sospensione dell’operatività del Registro dei titolari effettivi.
Tuttavia ciò non esclude che gli adempimenti di cui al D.M. 11 marzo 2022, n. 55 possano essere effettuati su base volontaria e che le pratiche possano essere regolarmente evase.
Si pensi ad esempio alla pratica con la quale si comunica la variazione dei dati inviati in precedenza.
Infatti come da indicazioni di alcune CCIAA, l’apposita piattaforma informatica per l’invio dei dati consente la predisposizione delle pratiche:
- di prima iscrizione del TE;
- di variazione del TE (in seguito alle modifiche intervenute);
- di conferma del titolare effettivo.
Tali pratiche vengono ricevute ed evase.
Il sistema ha invece sospeso le attività di consultazione della banca dati TE e l’attività sanzionatoria, ne deriva che le omissioni e i ritardi nella presentazione di predette pratiche attualmente non sono sanzionabili.
L’utenza, in assenza di indicazioni che confermino o neghino specificatamente gli obblighi relativi alle disposizioni sospese, si comporta sia adempiendo, presentando le pratiche, sia astenendosi.
In sostanza le pratiche connesse agli adempimenti sul titolare effettivo possono essere effettuate su base volontaria, senza che a oggi siano però applicabili sanzioni per chi non adempie.



