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Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, rilascio previsto per il 31 maggio

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Secondo quanto disposto con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 107524 del 29 aprile 2019 , dovrebbe essere disponibile da domani, 31 maggio 2019, la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2018, n. 524526.

L’adesione potrà essere effettuata fino al 2 settembre 2019.

A tal fine si prevede che per il periodo previsto per effettuare l’adesione stessa (dal 31 maggio al 2 settembre 2019), l’Agenzia delle Entrate procederà alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le renderà disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi ultimi delegati.

È stato in tal senso modificato il Provvedimento direttoriale 30 aprile 2018, n. 89757.

Si ricorda che – per effetto di quanto dispone il richiamato Provvedimento – ai fini della memorizzazione del file xml della fattura da parte dell’Agenzia delle Entrate, è sufficiente che l’adesione sia stata effettuata da una delle due parti del rapporto economico (cedente/prestatore o cessionario/committente), fermo restando che saranno resi disponibili in consultazione i file xml delle fatture elettroniche esclusivamente a chi abbia effettuato l’adesione al servizio.

Il documento dispone inoltre quanto segue:

  1. i file delle fatture elettroniche memorizzati sono comunque cancellati entro 30 giorni dal termine del periodo di consultazione (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio – SdI);
  2. in assenza dell’adesione al servizio, l’Agenzia memorizzerà e rendera consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica solo fino all’avvenuto recapito della stessa; una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (esclusi quelli di cui al comma 2, lettera g), nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI, compreso il codice hash che caratterizza univocamente il documento.

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