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Affrancamento riserve in sospensione

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Le società di capitali e di persone in contabilità ordinaria possono affrancare le riserve in sospensione d’imposta presenti nei bilanci 2024 e 2025, pagando un’imposta sostitutiva del 10% su IRPEF/IRES e IRAP. L’operazione, disciplinata dal D.Lgs. n. 192/2024, si perfeziona tramite il quadro RQ del modello Redditi, con versamento in quattro rate annue a partire dal 30 giugno 2026 (codice tributo 1867), senza interessi.

Esempio:

  • riserva da rivalutazione monetaria da 100.000 euro, di cui 40.000 già usati per coprire perdite;
  • importo affrancabile 60.000 euro
  • imposta: 6.000 euro.
  • Prima rata: 1.500 euro entro il 30 giugno 2026 (o 1.506 con maggiorazione 0,40% al 31 luglio).

Il rigo RQ29 del modello Redditi va compilato come di seguito:

Ovviamente sono escluse dalla possibilità di affrancamento le riserve iscritte per effetto di rivalutazioni effettuate ai soli fini contabili senza effetto fiscale poiché non si tratta di riserve in sospensione d’imposta.

Ne consegue che il loro utilizzo (sia nell’ambito di assegnazione/trasformazione, sia in occasione della mera distribuzione ai soci utilizzando liquidità):

  • non comporta alcuna tassazione in capo alla società di capitali ma solo tassazione (26%) in capo ai soci;
  • non comporta alcuna tassazione in capo alla società di persone e in capo ai suoi soci (ma riduce il costo fiscale della loro partecipazione nei limiti di precedenti redditi imputati per trasparenza).

È noto che l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 57 del 18 giugno 2001, in materia di rivalutazione dei beni ha precisato che, nell’ipotesi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, l’assenza di una contabilità generale e del bilancio non consente ai soggetti che si avvalgono di regimi semplificati di effettuare accantonamenti a riserva; pertanto, non si può configurare in alcun caso la distribuzione di una riserva (di qualsivoglia tipo).

Al momento del passaggio alla contabilità ordinaria, il contribuente dovrà costituire i saldi patrimoniali di partenza secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689: in tal caso, l’iscrizione in contabilità dei beni rivalutati non comporterà la ricostruzione di alcuna riserva di rivalutazione.

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