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Agevolato il mutuo per l’accordo di separazione

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Ai sensi dell’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché i procedimenti – anche esecutivi e cautelari – diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 11 maggio 2022, n. 260 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui la stipula di un mutuo costituisca “condicio sine qua non” per dare esecuzione agli accordi di separazione, il contratto di mutuo stipulato dall’ex coniuge possa ricomprendersi tra i “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi e, pertanto, possa rientrare tra quelli che la Corte di Cassazione considera “atti realizzativi degli accordi coniugali” che “debbono dunque farsi rientrare nella nozione di atti relativi al procedimento di separazione o divorzio’ ex articolo 19 L. cit. (…)” (ordinanza n. 4144/2021).

Tale condizione, tuttavia, deve risultare dalle clausole contenute nell’accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. Nella situazione descritta, quindi, il contratto di mutuo può rientrare nell’ambito di applicazione dell’agevolazione di cui al richiamato art. 19 della Legge 74/1987, nei limiti dell’ammontare indicato dall’accordo di separazione e destinato alla ex moglie.

Si precisa infine quanto segue:

  1. l’agevolazione comprende tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso (Circolare 29 maggio 2013, n. 18/E);
  2. con la misura in esame si è inteso favorire “gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali” (Cass. 21 settembre 2017, n. 22023);
  3. la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione “prima casa” in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio (Risoluzione 9 settembre 2019, n. 80/ECass. 21 marzo 2019, n. 7966).

Risposta all’interpello n. 260 del 11 maggio 2022

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