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Aiuti di Stato: ulteriore chiarimento da parte dell’Agenzia Entrate

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Nuova FAQ pubblicata il 21 novembre 2022 che tratta il tema della restituzione dell’aiuto ricevuto tramite lo scomputo da aiuti successivi.

Una nuova FAQ pubblicata il 21 novembre 2022 dall’Agenzia Entrate fornisce chiarimenti in relazione allo “scomputo da aiuti successivi”.

Restituzione dell’aiuto ricevuto indebitamente – Il comma 3 dell’art. 4 del D.M. 11 dicembre 2021 dispone che:

  • in caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto ai sensi del comma 2, il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla stessa impresa.

A tale ammontare:

  • dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto;
  • in assenza di nuovi aiuti a favore dell’impresa beneficiaria, o nel caso in cui l’ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l’importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Quindi, gli splafonamenti dovranno essere “sottratti” dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

Ai fini della restituzione degli splafonamenti, in alternativa al pagamento tramite F24, è possibile, infatti, scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando in primo luogo le istanze per il riconoscimento dei seguenti contributi/crediti di imposta:

  • Bonus tessile;
  • Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ZES e Sisma (modello CIM);
  • CFP wedding, intrattenimento, horeca;
  • CFP servizi di ristorazione collettiva;
  • CFP discoteche e sale da ballo;
  • Credito d’imposta locazioni imprese turistiche;
  • Credito di imposta per l’IMU in favore del comparto del turismo;
  • Credito d’imposta per le imprese agricole e agroalimentari.

Oltre alle istanze citate, ai fini dello scomputo, è possibile utilizzare alcuni crediti d’imposta da quadro RU elencati nella “Tabella codici aiuti di Stato” presente in calce alle istruzioni dei modelli Redditi 2022, riducendo l’importo residuo da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi (e nei limiti di tale residuo). Trattasi, in particolare dei crediti individuati dai seguenti codici aiuto nella “Tabella codici aiuti di Stato”:

54 Credito d’imposta Formazione 4.0 Art. 1, commi 4656, Legge n. 205/2017
55 Credito d’imposta Esercenti impianti distribuzione carburante Art. 1, commi 924925, Legge n. 205/2017
56 Credito d’imposta Investimenti pubblicitari Art. 57-bis, D.L. n. 50/2017
58 Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22, D.L. n. 124/2019
61 Credito d’imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia Art. 244, D.L. n. 34/2020 e art. 1, comma 185, Legge n. 178/2020
69 Credito d’imposta pagamento canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria Art. 67-bis, D.L. n. 73/2021
71 Credito d’imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini Art. 31, D.L. n 73/2021
  • indicare nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
  • compilare la sezione I del quadro RU secondo le regole ordinarie riportando nel rigo RU5, colonna 3, l’intero importo del credito maturato;
  • indicare nella colonna 2 del rigo RU12 il residuo del credito diminuito dell’importo da riversare, avendo cura di barrare la casella 1 del medesimo rigo.

Mario Rossi ha maturato per l’anno 2021 uno dei citati crediti per un importo pari a 10.000, utilizzato con F24 entro il 31 dicembre 2021 per 2.000, e deve riversare a seguito del superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework un importo pari a 5.000.

Egli dovrà indicare:

  • nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio il codice 1;
  • nel rigo RU5, colonna 3, il credito maturato pari a 10.000;
  • nel rigo RU6 la quota utilizzata in compensazione pari a 2.000;
  • nel rigo R12, colonna 2, il residuo pari a 3.000 (al netto, quindi, della quota utilizzata ai fini del riversamento pari a 5.000), avendo cura di barrare la casella 1.

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