Alberghi, ai fini della Tarsu il Comune può prevedere riduzioni per le aree adibite a camere
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In materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: lo ha affermato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 maggio 2019, n. 569, depositata lo scorso 15 gennaio. Per i giudici di legittimità, in particolare:
- la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore;
- la produttività di rifiuti connessa all’attività alberghiera, sulla cui base si giustifica la maggiorazione della tariffa, non può essere distinta in relazione al diverso uso cui sono destinate le aree che compongono l’albergo, posto che tutte sono parimenti idonee alla produzione di rifiuti in misura maggiore rispetto alla civile abitazione ed una eventuale riduzione della tariffa per le aree adibite a camere rispetto a quelle destinate a parti comuni costituisce esercizio di un potere discrezionale del Comune.
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