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Aliquota IVA prestazioni accessorie: la posizione dell’Agenzia diverge dalla Corte UE

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Con la recente risposta ad interpello n. 96/2025 l’Agenzia delle Entrate è ritornata a fornire chiarimenti sul concetto di collegamento funzionale necessario al fine di attribuire il carattere di accessorietà delle operazioni ai fini IVA.

Con il documento di prassi, in particolare, l’Amministrazione chiarisce che i parchi divertimento rientrano tra gli spettacoli viaggianti e beneficiano sul prezzo di ingresso dell’IVA agevolata al 10%, numero 123) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni accessorie invece saranno soggette alla stessa aliquota solo laddove è rilevato un nesso di accessorietà con la prestazione principale.

Nel dettaglio l’Agenzia conclude che:

  • è sempre accessorio il servizio di parcheggio a esclusivo uso del parco: in tal caso il nesso di accessorietà è in re ipsa in quanto risponde alla necessità di facilitare il raggiungimento del parco da parte di quei potenziali clienti che scelgono/preferiscono spostarsi con il mezzo proprio rispetto alle altre soluzioni di trasporto che secondo quanto affermato dal Contribuente­ sarebbero peraltro assai limitate;
  • occorre operare alcune distinzioni per il servizio di noleggio ombrelloni e cabanas: tale servizio, infatti, può essere ravvisato accessorio solo rispetto al parco acquatico per evidenti ragioni ossia perché rappresenta un servizio strettamente funzionale alla fruizione delle attività principali. È invece da escludere un nesso di accessorietà invece rispetto al parco c.d. classico.

Se l’orientamento nel caso di specie può essere assolutamente condivisibile si pongono delle criticità rispetto ad alcune autorevoli posizioni della giurisprudenza comunitaria secondo la quale una prestazione, per essere considerata accessoria ad una prestazione principale, non deve avere per il committente un’autonoma utilità bensì costituire il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale reso dal prestatore (Corte giust. UE, sent. 25 febbraio 1999, causa C-349/96 e ris. Agenzia delle Entrate 1° agosto 2008, n. 337).

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