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Alla definizione della lite sulla detrazione indebita dell’Iva consegue il diritto del cedente al rimborso

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In caso di definizione (ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136) di una controversia tributaria da parte del cessionario che abbia detratto l’Iva indebitamente addebitatagli a titolo di rivalsa, il cedente può presentare domanda di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972:

  1. entro il termine di due anni dalla data di restituzione al cessionario dell’importo pagato a titolo di rivalsa;
  2. per un importo pari a quanto restituito al cessionario, che non può essere superiore all’importo effettivamente pagato – con il codice tributo PF30 (“IVA e relativi interessi – Definizione controverse tributarie – articolo 6 DL n. 119/2018”) – dal cessionario per la definizione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello 23 aprile 2019, n. 128 .

Si ricorda che la sanatoria in commento si applica alle controversie tributarie:

  1. nelle quali sia parte l’Agenzia delle Entrate. A tal fine rilevano le sole ipotesi in cui l’Agenzia delle Entrate sia stata evocata in giudizio o, comunque, sia intervenuta;
  2. abbiano ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio;
  3. in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono invece escluse dalla definizione agevolata le controversie:

  1. relative ad atti privi di natura impositiva;
  2. concernenti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali Ue, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  3. le controversie nelle quali è parte unicamente l’agente della riscossione, ancorché inerenti ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e ad atti aventi comunque natura impositiva;
  4. che hanno usufruito di precedenti definizioni agevolate.

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