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Allo studio l’estensione della “pace fiscale” alle violazioni formali lievi

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Estensione della “pace fiscale” alle lievi irregolarità formali: lo prevede un emendamento al decreto collegato alla Manovra (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119) che sarà presto presentato nelle competenti commissioni parlamentari.

La proposta, che avrebbe ottenuto il parere favorevole del Ministero dell’economia e finanze, prevede la possibilità di sanare la violazione con il versamento di 150 euro per ciascun periodo d’imposta interessato.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge:

  1. entro il 31 maggio 2019 il contribuente può correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini dei seguenti tributi:
    1. imposte sui redditi e relative addizionali;
    2. imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
    3. ritenute;
    4. contributi previdenziali;
    5. Irap;
    6. Iva;
  2. a tal fine, il contribuente è tenuto a:
    – inviare una dichiarazione integrativa speciale all’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) per uno o più periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sono scaduti i termini per l’accertamento;
    – versare in un’unica soluzione l’importo dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione. Il versamento può essere ripartito in 10 rate semestrali di pari importo e in tal caso il pagamento della prima rata dev’essere effettuato entro il 30 settembre 2019;
  3. il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento in unica soluzione o della prima rata;
  4. la definizione in esame non può essere esperita:
    – se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
    – se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della procedura;
    – per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero, per i redditi prodotti in forma associata di cui all’art. 5 del Tuir e dai contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale (con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di atti a carico delle società dagli stessi partecipate);
  5. l’integrazione degli imponibili è ammessa nel limite di 100mila euro di imponibile annuo, e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli artt. 8 e 84 del Tuir, l’integrazione degli imponibili è comunque ammessa fino a 30mila euro;
  6. sul maggior imponibile integrato – per ciascun anno di imposta – si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
    – un’imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile Irpef o Ires un’aliquota pari al 20 cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’Iva;
    – un’imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento;
    – l’aliquota media per l’Iva, risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta o soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria.

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