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Ammissione temporanea delle imbarcazioni da diporto: vincolo, utilizzo e appuramento del regime

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La circolare n. 11/2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti puntuali sull’ammissione temporanea delle imbarcazioni da diporto provenienti da Paesi terzi, integrando quanto già indicato nelle circolari n. 24/2022 e n. 8/2025.

Il punto centrale riguarda le modalità di vincolo e di appuramento del regime, la corretta individuazione dell’utilizzatore e la distinzione tra uso privato e uso commerciale.

Per le unità ad uso privato, il semplice ingresso nelle acque territoriali dell’Unione, entro dodici miglia dalla costa, costituisce vincolo al regime ai sensi dell’art. 141 del Regolamento delegato UE n. 2015/2446. In alternativa, l’interessato può presentare dichiarazione verbale mediante formulario allegato 71-01 per attestare con certezza la data di ingresso, rilevante ai fini del termine massimo di permanenza di diciotto mesi previsto dall’art. 217 del medesimo regolamento.

Il periodo di permanenza deve essere considerato unitariamente anche se l’unità viene temporaneamente vincolata ad altro regime, come il perfezionamento attivo per lavori non eseguibili in ammissione temporanea. Tuttavia il cumulo opera solo quando soggetto titolare e finalità coincidono.

Nel caso frequente in cui il cantiere richieda il perfezionamento attivo per conto del proprietario, i periodi non si sommano poiché cambiano soggetto e scopo del vincolo.

Condizione essenziale è che l’imbarcazione sia immatricolata o posseduta da soggetto stabilito fuori dal territorio unionale e utilizzata da soggetti anch’essi stabiliti fuori Unione. L’onere di provare la data di ingresso e di eventuale uscita ricade sul titolare del regime, che può utilizzare qualsiasi evidenza documentale idonea.

L’appuramento del regime avviene con l’uscita dalle acque territoriali.

Tale uscita può essere dimostrata tramite tracciati del sistema A.I.S., annotazioni sul giornale di bordo, documenti di arrivo in porto terzo o bunkeraggi effettuati fuori Unione.

La circolare chiarisce inoltre la nozione di utilizzatore. Nell’uso privato, anche se lo skipper ha il controllo fisico al momento dell’ingresso, l’utilizzatore resta il proprietario se lo skipper agisce per suo conto.

Diversamente, nell’uso commerciale con trasporto a titolo oneroso, l’utilizzatore coincide con chi esercita il controllo operativo e l’attività economica.

Per i commercial yacht, in assenza iniziale di contratto oneroso, è possibile l’ingresso come uso privato. Se interviene un contratto, l’unità deve uscire e rientrare in regime commerciale, potendo permanere per il tempo necessario all’esecuzione del trasporto previsto dal contratto.

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