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Antiriciclaggio: nuove regole per l’accesso alla titolarità effettiva

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Con il D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, l’Italia recepisce gli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640, introducendo un significativo aggiornamento della disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Nuovo sistema di accesso ai dati sulla titolarità effettiva – La riforma sostituisce la precedente disciplina introducendo gli artt. 21-bis e seguenti del D.Lgs. n. 231/2007, che prevedono tre distinti livelli di accesso al Registro delle imprese.

Autorità competenti (art. 21-bis) Le autorità pubbliche abilitate – tra cui MEF, UIF, Guardia di finanza, Direzione investigativa antimafia, Autorità giudiziaria, Agenzia delle Entrate, AMLA, EPPO ed Europol – accedono alle informazioni in modo immediato, diretto, non filtrato e senza preventiva comunicazione al soggetto interessato.
Soggetti obbligati (art. 21-ter) Professionisti, intermediari finanziari e gli altri soggetti obbligati possono consultare i dati esclusivamente per gli adempimenti di adeguata verifica della clientela. L’accesso è subordinato ad accreditamento presso la Camera di commercio competente, ha validità biennale ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria (art. 21-septies).

Rimane fermo l’obbligo di effettuare una propria valutazione del rischio e di segnalare eventuali incongruenze riscontrate nei dati consultati.

Soggetti con legittimo interesse (artt. 21-quater e 21-quinquies) Persone fisiche e giuridiche che dimostrino un concreto interesse alla prevenzione del riciclaggio possono richiedere l’accesso mediante istanza motivata alla Camera di commercio, corredata dalla documentazione comprovante il requisito. L’amministrazione verifica la sussistenza del legittimo interesse e conclude il procedimento con provvedimento motivato.

Privacy e sicurezza – Il nuovo art. 21-sexies introduce specifiche misure di protezione quando la divulgazione dei dati possa esporre il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, violenza o intimidazione, oppure nei casi di soggetti incapaci o minori. In tali ipotesi la Camera di commercio può limitare o escludere l’accesso con provvedimento motivato, applicando un criterio di proporzionalità tra interesse conoscitivo e tutela della persona.

L’organismo antiriciclaggio del Notariato – Il Decreto sostituisce integralmente l’art. 34-bis del D.Lgs. n. 231/2007 istituendo, presso il Consiglio nazionale del notariato, un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio. I notai dovranno alimentare una banca dati dedicata con atti, informazioni e dati rilevanti ai fini della prevenzione del riciclaggio e delle segnalazioni di operazioni sospette. L’organismo analizzerà le informazioni raccolte, restituirà flussi di riscontro ai professionisti e potrà supportare la qualità delle segnalazioni, senza sostituirsi alla responsabilità diretta dei singoli notai.

Entrata in vigore – Il Decreto entra in vigore il 23 luglio 2026, ossia quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro i successivi 60 giorni dovranno essere adottati gli aggiornamenti delle specifiche tecniche, del disciplinare sulla protezione dei dati personali e degli ulteriori provvedimenti necessari per rendere pienamente operativo il nuovo sistema di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva.

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