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APE volontaria, regole ad hoc per il credito d’imposta a residenti all’estero ed incapienti

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Il credito d’imposta previsto nell’ambito della disciplina dell’Ape volontaria, nei confronti dei soggetti residenti all’estero e di quelli incapienti, può essere riconosciuto dall’Inps per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 17 dicembre 2018, n. 88/E.

Tale conclusione è in linea con quanto affermato nella relazione tecnica alla norma di introduzione della misura in esame, ai sensi della quale “il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza”.

Al riguardo, si ricorda che:

  1. l’art. 1, comma 166, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), come modificato dall’art. 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ha istituito, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, l’Anticipo finanziario a garanzia Pensionistica (c.d. APE Volontaria);
  2. l’APE è un prestito corrisposto in quote mensili dall’istituto finanziatore scelto dal richiedente iscritto a determinate forme previdenziali, con almeno 63 anni di età e 20 anni di contribuzione, che matura il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011, entro tre anni e sette mesi dalla domanda, semprechè l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta tramite l’Inps, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria;
  3. la restituzione del prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, avviene con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni, a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
  4. ai fini Irpef, le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito e, a fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

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