Il credito d’imposta previsto nell’ambito della disciplina dell’Ape volontaria, nei confronti dei soggetti residenti all’estero e di quelli incapienti, può essere riconosciuto dall’Inps per l’intero importo rapportato a mese a partire dal pagamento del primo rateo di pensione: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 17 dicembre 2018, n. 88/E.
Tale conclusione è in linea con quanto affermato nella relazione tecnica alla norma di introduzione della misura in esame, ai sensi della quale “il credito di imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza”.
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