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Apparecchi da divertimento, entro il 22 novembre il canone di concessione

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Scadrà venerdì 22 novembre il termine per il versamento del canone di concessione relativo agli apparecchi da divertimento, con riferimento al quinto periodo contabile (mesi di settembre e ottobre). Al riguardo si ricorda che:

  1. sono tenuti all’adempimento in esame gli esercenti concessionari della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
  2. il pagamento dev’essere effettuato – attraverso il modello F24-Accise – specificando il seguente codice tributo: “5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l’affidamento in concessione dell’attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)”.

Ai sensi del richiamato art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 – come sostituito dall’art. 39, comma 12, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 – dovevano essere individuati – con procedure a evidenza pubblica – uno o più concessionari della rete o delle reti dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Questa rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi individuati dalla norma. Per completezza, si tenga presente che sulla base di un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, si ritiene che in tema di prelievo erariale unico dovuto sulle somme giocate mediante gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, in caso di esercizio illecito delle apparecchiature, sì da determinare una trasmissione in via telematica di dati di gioco difformi da quelli effettivamente realizzati, il concessionario di rete è responsabile in via principale per l’imposta evasa (cosiddetto “maggior Preu”) e i relativi accessori e sanzioni in caso di omessa identificazione dell’autore dell’illecito, mentre, qualora quest’ultimo sia identificato, ne risponde a titolo di solidarietà (in tal senso si segnalano le sentenze 25 maggio 2018, n. 13116 e 6 giugno 2018, n. 14563).

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