Gli istituti di cultura aventi personalità giuridica di diritto privato, ad esempio perché costituiti in forma di fondazione, in presenza di determinate caratteristiche, hanno natura sostanzialmente pubblicistica e possono perciò ricevere erogazioni liberali, per il sostegno delle loro attività, che beneficiano dell’Art Bonus, ferma restando la condizione dell’appartenenza pubblica delle collezioni: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con le Risposte alle istanze di interpello 16 luglio 2019, n. 250 e 17 luglio 2019, nn. 258 e 262.
Riguardo al requisito della “appartenenza pubblica”, necessario per la fruizione dell’agevolazione fiscale, la Risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, ha chiarito che lo stesso si considera soddisfatto, oltre che dall’appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche al ricorrere di altre caratteristiche del soggetto destinatario delle erogazioni. Ad esempio quando l’istituto:
Al riguardo si ricorda quanto segue:
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