Aspetti fiscali degli indennizzi assicurativi per i professionisti
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Il trattamento fiscale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, degli indennizzi assicurativi si differenzia in relazione a diversi fattori. Rileva, in particolare:
- la tipologia di evento che ha dato diritto al risarcimento, che può essere la perdita o il danneggiamento di beni strumentali o patrimoniali,
- oppure un evento diverso dai precedenti.
Come noto per i lavoratori autonomi l’art. 54 TUIR considera imponibili:
- le plusvalenze su beni strumentali, anche se realizzate “mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni”;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi (ad esempio indennizzi che rimpiazzano compensi non percepiti).
Nelle fattispecie considerate pertanto:
- se l’indennizzo supera il valore fiscale residuo del bene
- oppure se lo stesso sostituisce redditi del professionista,
il professionista dovrà trattare l’importo come componente positivo da indicare nel quadro RE.
Diversamente, se l’indennizzo:
- relativo ad un bene strumentale (il caso tipico è la sostituzione o riparazione del PC del professionista)
- si limita a rimborsare il costo della riparazione o della sostituzione,
- lo stesso non integra un vero “compenso”, ma ristora un onere a carico del professionista e potrebbe non concorrere al reddito dello stesso, purché vi sia simmetria tra costo dedotto e rimborso.
In pratica se il professionista
- deduce la spesa di riparazione/sostituzione: il rimborso deve essere considerato come componente positivo per il principio di effettività della spesa legata a un onere deducibile (in questo modo non si ha alcun vantaggio netto sterilizzando solo il costo);
- se il rimborso copre un danno patrimoniale non dedotto o non deducibile (opera d’arte esposta in studio o bene di lusso utilizzato per arredo, non ricondotto tra le spese di rappresentanza), può essere trattato come non imponibile e non indicato nel quadro RE.
Infine si ricorda che il premio assicurativo per rischi professionali versato da un’associazione professionale e successivamente riaddebitato pro quota agli altri assicurati (professionisti e società coinvolti nella polizza collettiva) secondo le Entrate:
- non costituisce provento rilevante ai fini del reddito professionale, in quanto non direttamente riconducibile all’attività artistica o professionale esercitata;
- non va incluso nel reddito di lavoro autonomo dell’associazione,
- la quota effettivamente sostenuta dallo studio è deducibile ai fini della determinazione del reddito (risposta ad interpello n. 171/E del 26 giugno 2025).
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