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Aspetti fiscali degli indennizzi assicurativi per i professionisti

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Il trattamento fiscale, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, degli indennizzi assicurativi si differenzia in relazione a diversi fattori. Rileva, in particolare:

  • la tipologia di evento che ha dato diritto al risarcimento, che può essere la perdita o il danneggiamento di beni strumentali o patrimoniali,
  • oppure un evento diverso dai precedenti.

Come noto per i lavoratori autonomi l’art. 54 TUIR considera imponibili:

  • le plusvalenze su beni strumentali, anche se realizzate “mediante risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni”;
  • i proventi conseguiti in sostituzione di redditi (ad esempio indennizzi che rimpiazzano compensi non percepiti).

Nelle fattispecie considerate pertanto:

  • se l’indennizzo supera il valore fiscale residuo del bene
  • oppure se lo stesso sostituisce redditi del professionista,

il professionista dovrà trattare l’importo come componente positivo da indicare nel quadro RE.

Diversamente, se l’indennizzo:

  • relativo ad un bene strumentale (il caso tipico è la sostituzione o riparazione del PC del professionista)
  • si limita a rimborsare il costo della riparazione o della sostituzione,
  • lo stesso non integra un vero “compenso”, ma ristora un onere a carico del professionista e potrebbe non concorrere al reddito dello stesso, purché vi sia simmetria tra costo dedotto e rimborso.

In pratica se il professionista

  • deduce la spesa di riparazione/sostituzione: il rimborso deve essere considerato come componente positivo per il principio di effettività della spesa legata a un onere deducibile (in questo modo non si ha alcun vantaggio netto sterilizzando solo il costo);
  • se il rimborso copre un danno patrimoniale non dedotto o non deducibile (opera d’arte esposta in studio o bene di lusso utilizzato per arredo, non ricondotto tra le spese di rappresentanza), può essere trattato come non imponibile e non indicato nel quadro RE.

Infine si ricorda che il premio assicurativo per rischi professionali versato da un’associazione professionale e successivamente riaddebitato pro quota agli altri assicurati (professionisti e società coinvolti nella polizza collettiva) secondo le Entrate:

  • non costituisce provento rilevante ai fini del reddito professionale, in quanto non direttamente riconducibile all’attività artistica o professionale esercitata;
  • non va incluso nel reddito di lavoro autonomo dell’associazione,
  • la quota effettivamente sostenuta dallo studio è deducibile ai fini della determinazione del reddito (risposta ad interpello n. 171/E del 26 giugno 2025).

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