Assegnazione agevolata: non è prioritaria la distribuzione delle riserve di utili
In materia di assegnazione agevolata di beni ai soci, riproposta dalla Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, la società assegnante può scegliere le poste di patrimonio netto da ridurre, non applicandosi il criterio della prioritaria distribuzione delle riserve di utili.
La conferma arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate nel corso del Videoforum del 26 gennaio 2025 in linea con le indicazioni di cui alla circolare n. 26/E 2016.
Si ricorda che l’assegnazione o la cessione agevolata possono riguardare:
- gli immobili patrimonio, di cui all’art. 90 del TUIR,
- gli immobili “merce”, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa e
- gli immobili strumentali per natura, iscritti nelle categorie catastali “B”, “C”, “D”, “E” e “A/10”, non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività d’impresa.
Stessa cosa dicasi per i beni mobili iscritti nei pubblici registri (per esempio, gli autoveicoli) non utilizzati quali beni strumentali nella propria attività.
Gli enti interessati sono: s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.
L’assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene.
Detto ciò, l’art. 1, comma 38, della Legge di Bilancio 2026, stabilisce che: “il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e da 5 a 8 dell’articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate Atteso che il tenore letterale della disposizione appena richiamata riprende, sul punto, la medesima disciplina di cui all’art. 1, comma 118, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, si ritiene trovino applicazione, mutatis mutandis, i principi già espressi nella circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, secondo cui in caso di assegnazione dei beni ai soci, la società assegnante può scegliere le poste di patrimonio netto da ridurre, non applicandosi il criterio della prioritaria distribuzione delle riserve di utili di cui al comma 1 dell’art. 47 del D.P.R. n. 917/1986.



