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Assegno per il nucleo familiare: dal 1° luglio 2026 nuovi limiti di reddito

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Con la circolare n. 13 del 30 giugno 2026, il MEF ha comunicato la rivalutazione dei livelli di reddito per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027. L’adeguamento deriva dalla variazione ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari all’1,4%.

Assegno unico universale

L’art. 1, del D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, rubricato “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo, ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, istituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico (AUU), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

In conseguenza dell’entrata in vigore dell’AUU, l’art. 10, comma 4, del medesimo Decreto delegato modifica l’art. 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia, con l’effetto che, sempre a far data dal 1° marzo 2022:

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità;
  • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Rivalutazione dell’1,4%

Come precisato dalla circolare, la rivalutazione in commento:

  • pari all’1,4%,
  • in vigore dall’1° luglio 2026,
  • interessa esclusivamente le tabelle ancora rilevanti dopo l’introduzione dell’assegno unico e universale.

In particolare, restano in vigore le prestazioni dell’ANF per i nuclei familiari diversi da quelli con figli o orfanili, cioè quelli composti da coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Di conseguenza, l’aggiornamento dei limiti di reddito riguarda solo le tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D.

La circolare richiama infatti il D.Lgs. n. 230/2021, che dal 1° marzo 2022 ha istituito l’assegno unico e universale per le famiglie con figli a carico, determinando la cessazione dell’ANF per i nuclei con figli e orfanili. Per i datori di lavoro e gli uffici che gestiscono il personale, resta quindi necessario applicare i nuovi limiti reddituali ai soli casi ancora ammessi alla prestazione.

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