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Auto aziendali: gli optional incidono sul fringe benefit

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Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148) riscrive le regole di determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo dando rilevanza, non solo alle some relative alla mera concessione dell’auto ma anche ai c.d. “optional” in precedenza non considerati dal legislatore.

In sostanza, l’intervento recato dall’art. 2 del Decreto di agosto ha:

  • mantenuto il criterio convenzionale basato su 15.000 km per costo chilometrico ACI, confermando le percentuali già previste dalla Legge di Bilancio 2025 (del 50%, 20% e 10% a seconda del tipo di alimentazione del veicolo);
  • rivisto la disciplina transitoria, estendendo la clausola di salvaguardia ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 31 dicembre 2025, anziché entro il 30 giugno 2025.
  • introdotto due nuove maggiorazioni del fringe benefit: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore del fringe benefit è incrementato del 50%. Inoltre, scatterà un aumento del 5% del valore del fringe benefit fin dal primo anno di assegnazione per accessori o allestimenti (optional) non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.

La norma prevede tuttavia che, ai fini della determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo:

  • rileveranno anche le somme eventualmente addebitate al dipendente per accessori e allestimenti del veicolo
  • le quali sono portate in diminuzione del valore convenzionale secondo il nuovo art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

Viene quindi sconfessato, apertamente, l’orientamento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 233/E del 2025. In quell’occasione, nel contesto normativo previgente, il Fisco aveva negato la possibilità di scomputare la ritenuta effettuata al dipendente per gli optional da questi scelti ai fini della determinazione del fringe benefit. L’impostazione era:

  • penalizzante per il lavoratore: che si trovata una trattenuta applicata sull’importo netto in busta, senza poterla “scomputare” dal fringe benefit;
  • giustificata dal “principio di simmetria” tra non imponibilità del maggior valore dell’auto e correlata irrilevanza dell’importo trattenuto.

Post Decreto correttivo invece, nel caso di optional non direttamente acquistati dal lavoratore:

  • l’importo del fringe benefit viene maggiorato di un importo forfettario pari al 5%;
  • le trattenute vengono invece scomputate in via analitica.
Scenario Impatto sul valore del fringe benefit
Optional aggiunti dall’azienda (non inclusi in tabelle ACI) Aumento 5% del valore calcolata con tabelle ACI
Optional pagati dal dipendente Nessuna variazione (valore ACI e relative %)

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