Auto aziendali: i controlli da effettuare su immatricolazione e optional
Il D.Lgs. n. 148/2026 (“Omnibus”), con l’art. 2, non ha semplicemente ritoccato le percentuali per la determinazione del fringe benefit auto: ha riscritto il meccanismo dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR dal 2026, ridefinendo anche il passaggio dai “vecchi” regimi 2020-2025. L’intervento normativo impone alle imprese che assegnano autovetture aziendali ai dipendenti a uso promiscuo verifiche puntuali su:
- data di immatricolazione della vettura;
- presenza di optional ed eventuale importi a carico del driver.
La data di immatricolazione fa la differenza
Il primo controllo riguarda l’anno di prima immatricolazione del veicolo: dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di immatricolazione, il valore del beneficio aumenta del 50%. La norma non fa più riferimento alla data di stipula del contratto di assegnazione, ma solo alla data di concessione al lavoratore e a quella di immatricolazione della vettura per la maggiorazione.
La nuova maggiorazione opera dal 2026 per:
- i veicoli 2025 (immatricolazione + contratto + consegna dal 1° gennaio 2025) esclusi dalle c.d. “clausole di salvaguardia”, che permettevano di continuare a determinare il fringe benefit con il vecchio criterio legate alle emissioni di CO2;
- i veicoli oggetto di nuovo ordine e concessione dal 2026;
- i veicoli con immatricolazione dall’1.1.2020 al 31.12.2024 e quelli inclusi nella “clausola di salvaguardia” (ordine entro il 31.12.2024 e consegna 2025) per i quali, pur rimanendo la determinazione con le “vecchie” percentuali, legate alle emissioni di CO2, l’importo deve comunque essere maggiorato del 50%.
L’unica fattispecie esclusa dovrebbe riguardare i veicoli assegnati fino al 31.12.2019 per i quali, in continuità con la disciplina previgente, non modificata, dovrebbe restare fermo il coefficiente fiscale fisso del 30% su una percorrenza convenzionale di 15.000 Km ACI. La rilevanza pratica dovrebbe essere minima posto che di norma la rotazione delle flotte aziendali avviene entro il 5° anno.
Opzionale e allestimenti: nuova maggiorazione dal 2026
Dal 2026, in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore, il valore fiscale dell’auto deve essere incrementato di un ulteriore 5%. È quindi necessario verificare, per ogni veicolo, la presenza di optional “extra-tabella” (es. pacchetti tecnologici, interni premium, sistemi di assistenza alla guida) e documentarne l’origine (acquisto aziendale vs. pagamento del dipendente).
| Veicoli interessati dall’incremento del 5% per gli optional | |
| 1 | Veicoli concessi in uso promiscuo dal 2026 |
| 2 | Veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nel regime transitorio (ordinati dopo il 31 dicembre 2024) |
| 3 | Veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 |
| 4 | Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi nel 2025 (regime transitorio come allargato dal Decreto Omnibus) |
| 5 | Veicoli assegnati entro il 31.12.2019 |
La norma prevede tuttavia che, ai fini della determinazione del fringe benefit dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo:
- rileveranno anche le somme eventualmente addebitate al dipendente per accessori e allestimenti del veicolo
- le quali sono portate in diminuzione del valore convenzionale secondo il nuovo art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.
La check-list per l’impresa
Prima della chiusura del 2026, il datore di lavoro dovrebbe:
- aggiornare l’anagrafica dei mezzi con dati di concessione, immatricolazione, alimentazione e dotazioni;
- applicare la maggiorazione del 50% per i veicoli con oltre cinque anni dall’immatricolazione;
- applicare il +5% per optional non ACI non a carico del dipendente;
- ricalcolare il benefit per ogni dipendente e aggiornare le buste paga;
- conservare la documentazione giustificativa (contratti, fatture, schede tecniche) in caso di verifica.



