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Autotrasportatori, dalla Cassazione chiarimenti sulle multe previste dal Codice della strada

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Ai sensi dell’art. 15, par. 7, lettera a), del Regolamento Ue 20 dicembre 1985, n. 3821, il conducente, quando guida un veicolo munito di un apparecchio di controllo conforme all’Allegato I al medesimo provvedimento, dev’essere in grado di presentare, su richiesta degli addetti ai controlli:

  1. i fogli di registrazione della settimana in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei 28 giorni precedenti;
  2. la carta del conducente, se è titolare di tale carta;
  3. ogni registrazione manuale e tabulato fatti nella settimana in corso e nei 28 giorni precedenti.

Al riguardo, con la sentenza 28 luglio 2021, n. 21626, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che la violazione dell’obbligo prescritto dal richiamato art. 15, par. 7, lettera a), costituisce – ai fini dell’applicazione dell’art. 19 della Legge 727/1978 e alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Ue 24 marzo 2021, n. 45, un’infrazione unica ed istantanea, consistente nell’impossibilità, per il conducente interessato, di presentare al momento del controllo tutti o parte dei fogli di registrazione prescritti dalla norma, cui consegue l’applicazione di una sola sanzione.

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