Gli interventi del tipo eco-bonus eseguiti sullo stesso immobile, ma in periodi d’imposta differenti, godono ognuno della detrazione ex art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296/2006, con limite di spesa massimo. L’autonomia dei singoli lavori è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
L’Agenzia Entrate, con l’interpello n. 143 del 23 gennaio 2023 , ha chiarito che la società istante potrà beneficiare:
In sostanza, nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Nella CM n. 17/E/2015, al contrario, è stato chiarito che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente e la CM n. 19/E/2020 ha precisato che l’autonoma configurabilità dell’intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto, oltre che dall’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori (interrogazione parlamentare n. 503909 del 1° dicembre 2010).
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