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Blocco compensazioni in F24: escluso per i rimborsi da 730

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Il soggetto passivo, sostituto, può continuare a compensare in F24 i crediti per rimborsi fiscali da 730 in favore dei dipendenti anche in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro ovvero a 50.000 euro, perché non si tratta di compensazione orizzontale, ma di recupero di rimborsi effettuati per conto dell’Erario.

Nei fatti tali crediti sono recuperati dal sostituto utilizzandoli in compensazione in F24 senza che il blocco ex art. 31 del D.L. n. 78/2010 ovvero art. 37, comma 49-quinquies del D.L. n. 223/2006 possa esplicare i propri effetti.

Si arriva a tale conclusione tenendo conto della normativa di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2014 che è stata oggetto di chiarimenti:

  • dapprima con la circolare n. 31/E 2014
  • e successivamente con la risoluzione n. 73/E del 2015 che ha messo in relazione l’utilizzo in compensazione dei suddetti rimborsi effettuati nei confronti del sostituito (codici tributo 1631, 3797, 3797, ecc.) ovvero il recupero delle ritenute versate in eccesso con gli alert sulle compensazioni sopra citati.

La risoluzione si riferiva esplicitamente al blocco ex art. 31 del D.L. n. 78/2010, ma è ragionevole estendere le stesse conclusioni contenute nella risoluzione citata anche al nuovo alert introdotto dalla Legge n. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, e successivamente rivisto dal D.L. n. 39/2024.

Si veda l’art. 4, comma 2, del D.L. n. 39/2024 che ha riscritto l’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006 nonché la Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, che dimezza l’importo dei debiti scaduti affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre il quale scatta il blocco alle compensazioni orizzontali ex art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006.

La soglia limite è passata da 100.000 a 50.000 euro.

In base alle previsioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2014: “le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d’imposta esclusivamente con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall’articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388”.

Detto ciò, con la risoluzione n. 73/2015, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che le regole sopra richiamate sul blocco alle compensazioni ovvero quelle sul limite annuale di crediti da utilizzare in compensazione (art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) sono riferibili esclusivamente all’utilizzo in compensazione “orizzontale o esterna” dei crediti, categoria in cui non sono ascrivibili le compensazioni in F24 ex art. 15 del D.Lgs. n. 175/2014 riferite:

  • alle ritenute versate in eccesso ovvero
  • alle somme rimborsate ai lavoratori dipendenti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi 730 e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati.

Ne deriva che, per tali ragioni, le stesse compensazioni non soggiacciono, al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti previsto dal citato art. 31 del D.L. n. 78/2010. Aggiungiamo noi, neanche al divieto art. 37 comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006.

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