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Blocco pagamenti P.A. Nuovi chiarimenti del Ministero della Giustizia

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Con la circolare del 26 maggio 2026 , il Ministero della Giustizia è intervenuto nuovamente in materia di blocco ai pagamenti da parte delle P.A. per i professionisti con carichi scaduti affidati per il recupero all’Agenzia delle entrate-riscossione: nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione – Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Chiarimenti operativi.

A tal proposito si ricorda che il comma 725 dell’art. 1 legge n. 199/2025, Legge di bilancio 2026, aggiungendo il nuovo comma 1-ter all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, è intervenuto in materia: prevedendo che la verifica di inadempienza possa scattare in capo al professionista anche per pagamenti in suo favore di importo pari o inferiore al limite ordinario pari a 5.000 euro.

La disposizione in commento si applica ai pagamenti disposti a decorrere dal 15 giugno 2026

  • indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o
  • dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti (Ministero della Giustizia-circolare del 17 marzo 2026).

A livello procedurale, una volta rilevata l’eventuale inadempienza, per importi almeno pari a 5.000 euro (vedi modifica apportata dall’art. 2-ter del D.L. n. 38/2026) il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

  • dell’agente della riscossione, ADER, fino al completamento del debito rimanente;
  • del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.

Dunque, in tal modo si perfeziona un prelievo diretto all’atto del pagamento che verrà indirizzato direttamente verso l’ADER.

Viene dunque bypassata la procedura individuata all’art. 3 del DM 40/2008 la quale prevede la sospensione del pagamento nonché la notifica alla P.A. dell’ordine di versamento di cui all’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Il Ministero della Giustizia con la circolare del 26 maggio è intervenuto nuovamente sull’argomento chiarendo meglio il momento di attivazione della procedura di verifica di presenza di carichi scaduti (cartelle, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito, se già affidati ad ADER).

In particolare, come si legge nella circolare, il procedimento di spesa prevede due fasi distinte:

  • una prima fase, che è quella della “liquidazione”, in cui viene determinata la somma da erogare, e una fase successiva,
  • che è quella dell’effettivo “pagamento” da parte dell’ufficio preposto al pagamento delle spese di giustizia.

Ciò premesso, il Ministero ritiene che la verifica debba essere effettuata esclusivamente in sede di pagamento dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni, come definiti dall’art. 54 del TUIR e non possa essere anticipata alla fase di liquidazione degli importi.

Tale indirizzo operativo è coerente con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza nella circolare n. 29 dell’8.10.2009 che espressamente prevede: “Assume comunque primaria importanza il momento di emissione del mandato di pagamento – in quanto, non infrequentemente, l’effettiva erogazione delle somme dovute, sotto il profilo temporale, può essere influenzata da circostanze indipendenti dalla volontà del debitore – si è dell’avviso che, salvo casi eccezionali e contingenti da motivare adeguatamente, la verifica di cui all’articolo 48-bis vada effettuata a ridosso del mandato di pagamento stesso”.

Da tanto consegue che la verifica di cui al comma 1-ter art. 48-bis, del D.P.R. n. 602/1973 compete esclusivamente al funzionario delegato al momento del pagamento delle spese.

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