Bollo, nuove regole per l’iscrizione degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti
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Entreranno in vigore sabato prossimo, 8 febbraio, le nuove regole sulle modalità di iscrizione in via telematica degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti su richiesta del notaio o del capo dell’archivio notarile, contenute nel D.M. 20 settembre 2019, n. 170, pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento in esame – approvato in attuazione dell’art. 5-bis della Legge 25 maggio 1981, n. 307 (come modificato dall’art. 12, comma 7, della Legge 28 novembre 2005, n. 246) – dispone tra l’altro quanto segue:
- la richiesta di iscrizione in via telematica dev’essere trasmessa direttamente al registro generale dei testamenti dal notaio entro 10 giorni e dal capo dell’archivio notarile entro 3 giorni dalla data in cui si realizzano i presupposti per la richiesta di iscrizione;
- relativamente al trattamento ai fini dell’imposta di bollo, si precisa quanto segue:
- la richiesta di iscrizione trasmessa in via telematica è soggetta alla stessa imposta di bollo dovuta per l’iscrizione effettuata con la scheda di cui all’art. 5 della Legge 25 maggio 1981, n. 307, nella misura pari a 3 volte l’imposta fissa dovuta in base all’art. 3, Parte I, della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- l’imposta di bollo è dovuta una sola volta qualora l’iscrizione di cui sopra venga ripetuta, in via telematica o su supporto cartaceo, salve le ipotesi in cui la ripetizione della richiesta avvenga per effetto di irricevibilità;
- l’imposta di bollo è assolta con le modalità di cui all’art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642;
- il pagamento del tributo in modo virtuale può essere effettuato dal notaio oppure, in alternativa, dall’archivio notarile competente mediante l’utilizzo di somme preventivamente versate dal notaio all’archivio notarile stesso. Qualora tali somme non siano sufficienti al pagamento dell’imposta di bollo relativa alla richiesta di iscrizione, l’archivio notarile effettua la comunicazione di cui all’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, inviando copia della richiesta di iscrizione e omettendo gli estremi identificativi del testatore nel caso in cui la richiesta riguardi un testamento inedito. Il notaio può chiedere all’archivio notarile competente la restituzione (senza interessi) delle somme versate non utilizzate;
- gli archivi notarili comunicano in via telematica al registro generale dei testamenti l’importo riscosso e gli estremi della quietanza rilasciata.