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Bonus ai dipendenti: tra rilevazioni in bilancio e aspetti fiscali

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I bonus riconosciuti ai dipendenti collegati a indicatori di bilancio o di performance rappresentano un tema contabile e fiscale di rilievo per i professionisti che assistono le imprese nella redazione del bilancio.

Tenendo conto delle indicazioni ricavabili dall’OIC 19, i premi variabili devono essere iscritti tra i debiti quando, alla data di chiusura dell’esercizio, esiste un’obbligazione attuale verso i dipendenti e l’importo risulti determinabile. Ciò avviene, ad esempio, se il piano incentivi è disciplinato da contratto, regolamento aziendale o accordo sindacale che stabilisce criteri di maturazione e formule di calcolo.

In tali circostanze non è corretto ricorrere né ai ratei né ai fondi rischi e oneri.

Se invece il bonus dipende da una decisione discrezionale successiva dell’organo amministrativo e non esiste ancora un vincolo giuridico o implicito alla data di bilancio, la passività va trattata secondo l’OIC 31 come accantonamento a fondo, come vedremo, con diverso regime fiscale.

Per i soggetti che redigono il bilancio secondo gli OIC, l’art. 83 del TUIR prevede il c.d. principio di derivazione rafforzata: il reddito imponibile IRES deriva dal risultato civilistico, salvo specifiche variazioni in aumento o diminuzione previste per alcune specifiche voci dal TUIR.

Ne consegue che i bonus iscritti in bilancio come debito di natura determinata ed esistenza certa, sono deducibili nello stesso esercizio di maturazione, anche se pagati nell’anno successivo.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale impostazione con la risoluzione n. 1/E/2019 e con la risoluzione n. 156/E/2021, riconoscendo che, se alla chiusura dell’esercizio il premio è già un debito certo e determinabile, il relativo costo è deducibile per competenza nello stesso periodo.

Le eventuali rettifiche dell’importo, emerse tra la chiusura dell’esercizio e la data di formazione del bilancio, dovranno essere rilevate secondo le regole dell’OIC 29.

Infatti, l’OIC 29 identifica tre tipologie di fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio:

  • fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
  • fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
  • fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.

Rientrano tra i primi “la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso”.

Se il diritto al premio esiste già alla data di chiusura dell’esercizio, le informazioni intervenute prima dell’approvazione del bilancio che incidono sull’importo costituiscono elementi di stima e impongono l’adeguamento del debito con imputazione allo stesso esercizio.

Diversamente, gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri restano soggetti alle regole dell’art. 107 TUIR e sono in genere deducibili solo al momento dell’effettivo sostenimento.

In tali casi la deduzione non avviene per competenza ma nell’esercizio in cui l’obbligazione diventa certa, cioè quando si realizza la condizione che rende dovuto il premio.

Per garantire corretta deducibilità e coerenza contabile-fiscale, è essenziale che le imprese formalizzino ex ante i piani di incentivazione, verifichino a fine esercizio l’esistenza dell’obbligazione e stimino attendibilmente l’importo.

La distinzione tra debito e fondo non è solo tecnica: determina il corretto periodo d’imposta di deduzione e riduce il rischio di contestazioni.

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