Bonus casa 2025: l’erede mantiene l’aliquota maggiorata del 50% anche se non ci abita
Il de cuius ha eseguito nel 2025 interventi di recupero edilizio ex art. 16-bis del TUIR sull’immobile adibito a propria “abitazione principale”. Alla sua morte, avvenuta nel corso del 2025, l’immobile passa all’erede che:
- detiene il possesso ininterrottamente sino al 31.12.2025,
- ma non lo destina a propria abitazione principale.
Nel modello 730/2026 l’erede intende fruire direttamente delle rate residue della detrazione: che aliquota spetta 50% o 35%?
La misura dell’agevolazione
La disciplina del bonus ristrutturazioni ex art. 16-bis TUIR per il triennio 2025-2027 distingue tra abitazione principale e altri immobili. Per le spese 2025 l’aliquota è fissata al:
- 50%: per interventi eseguiti dai proprietari (o per i titolari di diritti reali) sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- 36%: per interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale.
Trasferimento della detrazione all’erede
In caso di decesso del contribuente, la detrazione si trasmette per intero:
- solo all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene
- indipendentemente dalla circostanza che l’immobile sia destinato o meno ad abitazione principale (circolare A.d.E. 24/E/2004 e circolare A.d.E. 28/E/2022).
La quota relativa all’anno del decesso passa quindi all’erede che possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno, anche nel caso in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa. Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali. La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione.
Aliquota maggiorata
Per poter beneficiare dell’aliquota “maggiorata” (50% per spese 2025 e 2026 e 36% per spese 2027) l’unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale (eventualmente anche al termine dei lavori).
Per tale si intende ex art. 10, comma 3-bis, del TUIR, “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:
- il requisito della titolarità dell’immobile va verificato all’inizio dei lavori
- l’eventuale cambio di destinazione dell’immobile successivamente alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell’agevolazione (circolare 8/E/2025).
La misura dell’aliquota, per le spese sostenute nel 2025, si collega alla natura dell’immobile al momento rilevante dell’intervento agevolato e non cambia successivamente solo perché la detrazione passa ad altro soggetto. L’erede beneficia quindi delle detrazione per le spese 2025 in misura pari al 50%.




