Bonus edilizi e costi massimi agevolabili: le Faq del Mite
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Per gli interventi energetici, l’asseverazione della congruità dei costi dev’essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi:
- alle detrazioni di cui all’art. 121, comma 2, del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 34 ) che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi del comma 1-ter del medesimo art. 121;
- al Super-ecobonus. In tale ipotesi, l’asseverazione occorre sia nel caso di detrazione diretta del 110 per cento, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
L’attestazione di congruità non è invece necessaria:
- con riferimento agli interventi di cui al precedente punto 1), le opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, del D.M. 2 marzo 2018 o delle norme regionali;
- gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, effettuati sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’art. 1, comma 219, della Legge 160/2019 (interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 ).
Nell’ambito del D.M. 14 febbraio 2022 (“Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”), inoltre:
- le spese professionali devono essere verificate sulla base dei massimali previsti dal D.M. 17 giugno 2016, con il quale furono approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- i costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera devono essere calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’art. 3, comma 4, del D.M. 14 febbraio 2022.
Sono alcuni dei chiarimenti forniti dal Ministero della Transizione Ecologica tramite Faq con riferimento al citato D.M. 14 febbraio 2022 (cosiddetto “D.M. costi massimi”).