Skip to main content

Bonus edilizi: le ipotesi di cessione del credito ancora permesse

|

Allo stato dell’arte la possibilità di ricorrere alla cessione del credito o allo sconto in fattura risulta particolarmente ristretta, per effetto dei numerosi paletti progressivamente inseriti dal legislatore. Vediamo insieme le ipotesi residue.

Come noto, l’art. 121 del D.L. n. 34/2020 concede la possibilità di optare, in luogo della detrazione, alternativamente, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto oppure per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare.

Il legislatore è poi intervenuto a ridimensionare l’utilizzo di tali opzioni:

  • in prima battuta, con il D.L. n. 11/2023 era stato previsto il blocco generalizzato delle predette opzioni dal 17 febbraio 2023, salvo che per i lavori già in corso e alcune specifiche eccezioni;
  • la disciplina è stata nuovamente modificata con gli artt. 2 e 3 del n. 212/2023 e poi con l’art. 1 del D.L. n. 39/2024. Tale norma ha eliminato la possibilità della cessione del credito e dello sconto in fattura per tutte le residue fattispecie, ovvero IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del Terzo settore, nonché interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, quelli effettuati in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici; tale possibilità permane riguardo alle stesse fattispecie se alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 (30 marzo 2024) risulti depositata istanza dei necessari titoli abilitativi, ovvero sia già stata presentata la Cila o, per i casi di edilizia libera, relativamente ai lavori in corso.

A decorrere dal 29 maggio 2024 è altresì vietata la cessione delle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi “no superbonus” (art. 4-bis, D.L. n. 39/2024). Pertanto, i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione per interventi “edilizi” in dichiarazioni dei redditi, ma anche quelli che non le hanno indicate per le più svariate ragioni, non possono più optare per la cessione c.d. differita del credito d’imposta corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite.

Da notare che il predetto divieto:

  • riguarda le rate residue non ancora fruite riguarda la generalità dei soggetti beneficiari delle detrazioni, siano essi soggetti IRPEF, soggetti IRES, condomini, ecc.;
  • mentre, anche successivamente alla data del 29 maggio 2024, resta confermata la possibilità di cedere “da cassetto fiscale a cassetto fiscale” singole rate annuali di crediti d’imposta derivanti da opzioni di sconto o cessione già esercitate.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta