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Bonus investimenti pubblicitari da indicare nel quadro RU del modello Redditi 2026

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I soggetti beneficiari del c.d. “bonus pubblicità” per il 2025 devono opportunamente indicare l’aiuto ricevuto nel quadro RU del modello Redditi 2026.

Siamo nell’ambito dell’agevolazione prevista dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, la quale opera nella forma di credito d’imposta connesso:

  • agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online
  • da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.

Il credito d’imposta per il 2025 è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati, concesso a condizione che l’ammontare complessivo degli stessi superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente. L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, pari a 30 milioni di euro, e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Per beneficiare dell’agevolazione fiscale, i soggetti interessati dovevano presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con cui attestare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

L’elenco dei soggetti ammessi, con l’importo del credito potenzialmente fruibile, è stato reso noto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 20 maggio 2026.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6900”), che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Il credito deve essere indicato nel quadro RU del modello Redditi 2026. L’indicazione segue la logica ordinaria della sezione I:

  • rigo RU1: va indicato il codice identificativo del credito “E4” relativo al bonus investimenti pubblicitari;
  • rigo RU2: eventuale residuo proveniente dalla precedente dichiarazione;
  • rigo RU5, colonna 3: credito maturato nel periodo d’imposta 2025, spettante nella misura riconosciuta dal citato provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria del 20 maggio 2026;
  • rigo RU6: eventuale quota utilizzata in compensazione nel 2025;
  • rigo RU12: credito residuo da riportare all’anno successivo.

Il credito d’imposta in esame deve essere segnalato, inoltre, anche nel prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS, dove il bonus investimenti pubblicitari va indicato come aiuto di Stato/de minimis con il codice “56” nel rigo RS401.

Quadro RU Quadro RS
Rigo RU1 Rigo RS401
Codice credito “E4 Codice aiuto “56

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