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Bonus investimenti strumentali e contratto di leasing: attenzione al “momento di effettuazione” dell’investimento

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Il caso affrontato dall’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 62 del 18 gennaio 2023 riguarda la realizzazione di un impianto tecnologico (qualificabile come investimento strumentale 4.0) all’interno della porzione ”produttiva” di un fabbricato. Nel dettaglio, l’impianto è composto dalle seguenti pari:
  • parti ”principali”, che non costituiscono oggetto dell’interpello;
  • parti Impianto, ossia gli impianti e gli elementi ”di servizio” necessari ai fini del funzionamento dell’Impianto, finanziati nell’ambito di un contratto di Leasing;
  • parti Impianto Addendum, ossia gli impianti e gli elementi ”di servizio” necessari ai fini del funzionamento dell’Impianto
Come evidenziato dalla società istante, nonostante il fabbricato non sia stato ancora completato, le Parti Impianto Contratto di Leasing e le Parti Impianto Addendum sono già entrate materialmente in funzione nel settembre 2021 insieme al resto dell’Impianto (in quanto parti strettamente necessarie/funzionali a quest’ultimo); l’entrata in funzione è avvenuta nonostante il verbale di consegna ed accettazione dell’immobile, ai fini del contratto di leasing nell’ambito del quale tali Parti sono state realizzate, sarà firmato e rilasciato solo a dicembre 2022, ossia ad ultimazione del fabbricato nel suo complesso e, quindi, anche della parte degli uffici/laboratori. Si chiede al Fisco di chiarire quale sia il momento di effettuazione rilevante dell’investimento in beni strumentali effettuato. La posizione delle Entrate Ai fini della determinazione del “momento di effettuazione” dell’investimento, l’Agenzia ricorda innanzitutto che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109, commi 1 e 2, del Tuir (circolare 4/E/2017). In caso di acquisizione dei beni in leasing, rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell’utilizzatore. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell’agevolazione rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. La citata circolare 4/E/2017 specifica, inoltre, che dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza dell’agevolazione, deve distinguersi il momento dal quale è possibile fruire del beneficio, ossia il momento di entrata in funzione o di interconnessione del bene. Tanto premesso, nel caso oggetto dell’interpello in esame trattasi di beni (parti impianto contratto di leasing e le parti impianto addendum) che:
  • sono entrati nella materiale disponibilità della società istante;
  • sono entrati in funzione insieme al resto dell’Impianto di cui fanno parte e sono stati interconnessi prima dell’accettazione del fabbricato.
Risposta n. 62_2023

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