Bonus ristrutturazione: al 50% se l’immobile abitazione principale è locato
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Con due differenti risposte, la n. 118 e la n. 119 dell’8 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha analizzato rispettivamente le condizioni per la fruizione:
- della detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali in ipotesi di concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione – Articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR;
- della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento – rispetto della condizione di abitazione principale dell’immobile oggetto degli interventi – Articolo 16, comma 1, D.L. n. 63/2013.
| Fruizione della detrazione per la costruzione di autorimesse e posti auto pertinenziali – Concessione edilizia priva di indicazione del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione | Ferma restando la necessità che il vincolo di pertinenzialità tra il parcheggio di nuova costruzione e l’unità abitativa risulti espressamente nella concessione edilizia – requisito disatteso nel caso di specie – la capanna non può essere considerata come autorimessa o posto auto ai fini della detrazione di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR, atteso l’inquadramento della stessa, come da documentazione prodotta dall’istante, nella categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito) e non nella categoria C/6, attribuibile quest’ultima a “stalle, scuderie, rimesse” e in particolare, per quanto di interesse, alle “autorimesse” (cfr. circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E, par. 3.3.2). |
| Fruizione della detrazione di cui all’art. 16-bis del TUIR nella misura del 50 per cento – Rispetto della condizione di abitazione principale dell’immobile oggetto degli interventi | In applicazione dei chiarimenti resi dall’Agenzia con circolare 19 giugno 2025, n. 8/E, paragrafo 2.2, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, l’applicazione della detrazione al 50% anziché al 36% spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. Se nei successivi anni d’imposta di fruizione della detrazione piena al 50% l’immobile non è più adibito ad abitazione principale, è possibile continuare a beneficiare dell’aliquota maggiorata. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui nel corso del primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione l’immobile non sia più adibito ad abitazione principale e venga concesso in locazione. |



